Statuto

FONDAZIONE RAYA BELTRAMI TILCHE
ONLUS

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ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

È costituita per volontà manifesta in atto costitutivo d alla signora Myriam Beltrami una Fondazione denominata “Fondazione Raya Beltrami Tilche” con sede in Panarea (Me), via Peppe e Maria.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

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ARTICOLO 2
SCOPI

L’obiettivo generale in cui opera la Fondazione è quello di contribuire al progresso ed al miglioramento in tutti i campi della qualità della vita.

Essa, quindi, promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e della ricerca in tutte le loro manifestazioni, anche nell’intento di rendere armonico il rapporto uomo, ambiente che lo circonda e natura.

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ARTICOLO 3
ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  • Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione
  • Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti
    Raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all’Art. 2 del presente statuto
  • Partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, o ve lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti
  • Costituire ovvero partecipare a Società di Capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari
  • Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico
  • Stipulare convenzioni per l’affidamento a terze parti di attività
  • Istituire premi, borse di studio
  • Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

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ARTICOLO 4
VIGILANZA

Le autorità competenti vigilano su l’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

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ARTICOLO 5
PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore
  • Dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto
  • Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio
  • Dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio
  • Da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici

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ARTICOLO 6
FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione e costituito:

    • Dalle rendite ed ai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima
    • Da eventuali donazioni ho disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione
    • Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici
    • Da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

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ARTICOLO 7
ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio 1° Gennaio e termina 31 Dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di Novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di Società di Capitali.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

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ARTICOLO 8
FONDATORE

È Fondatore la signora Myriam Beltrami.

Ella potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succederle nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto e così in perpetuo.

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ARTICOLO 9
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Presidente
  • Il Revisore dei Conti
  • Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo Art. 11 del presente statuto

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ARTICOLO 10
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dalla Fondatrice Signora Myriam Beltrami e da un numero variabile da 2 a 4 membri dalla medesima designati.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Fondatrice restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi causa alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Fondatrice, quest’ultima provvederà all’integrazione del Consiglio con altro o altri membri.

Nel caso in cui venissero a mancare 3 membri, il consigliere o i consiglieri superstiti provvederanno alla nomina di altro o altri membri cosi che il Consiglio sia costantemente composto da 3 consiglieri. Ai consiglieri di Amministrazione spetta un rimborso spese pari alla metà del compenso annuo previsto per i Sindaci di Società di Capitali.

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ARTICOLO 11
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

  • Delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
  • Delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
  • Delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero l’istituzione di direttori o responsabili per settori o attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero
  • Nomina il presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall’Art.13 del presente statuto
  • Nomina il Revisore dei Conti, fermo restando quanto previsto dall’Art.14 del presente statuto
  • Delibera le modifiche dello statuto
  • Può conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni
  • Delibera lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto
  • Le deliberazioni di cui ai numeri 6 e 8 saranno validamente adottate solo con il voto favorevole della Fondatrice, ovvero della persona dalla medesima designata ai sensi dell’Art.8 del presente statuto. In ogni caso, dal momento in cui in Consiglio non vi sarà più la Fondatrice, ovvero la persona dalla medesima designata ai sensi dell’Art.8 del presente statuto, il presente statuto sarà immodificabile

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ARTICOLO 12
CONVOCAZIONE E QUORUM

La convocazione del Consiglio avviene a cura del Presidente, con ogni mezzo idoneo, purché sia provata la ricezione da parte di tutti i componenti, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità, per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza e con voto favorevole della Fondatrice.

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ARTICOLO 13
PRESIDENTE

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, alla Fondatrice Signora Myriam Beltrami, salvo rinuncia. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi causa, la presidenza spetterà al Consigliere indicato dalla Fondatrice, ai sensi dell’Art.8 del presente statuto. In mancanza di tale designazione, alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art.11 del presente statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

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ARTICOLO 14
REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti della Fondazione è nominato dalla Fondatrice. Nel caso in cui quest’ultima non possa designare il Revisore, quest’ultimo verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la volontà espressa, anche per via testamentaria, della Fondatrice.
Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Al Revisore dei conti spetta un rimborso spese pari ad un quarto del compenso annuo previsto per i Sindaci di Società di Capitali. Il Revisore, comunque nominato, resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è confermabile.

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ARTICOLO 15
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

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ARTICOLO 16
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.